Articolo 14 del D.lgs. 276/03: una possibilità di adempiere all’obbligo di assunzione L.68/99 per le aziende in obbligo

aziende in obbligo L.68/99 art.14

Le aziende sono obbligate ai sensi della legge 68/99 art.1 ad assumere una o più persone con disabilità in funzione della dimensione dell’organico:

• 1 lavoratore disabile per le aziende da 15 a 35 dipendenti
• 2 lavoratori disabili per le aziende da 36 a 50 dipendenti
• 7% dei lavoratori disabili per le aziende che hanno oltre 50 dipendenti

Le aziende possono assolvere parzialmente agli obblighi occupazionali previsti dalla Legge 68/99 in materia di collocamento mirato attraverso la sottoscrizione di convenzioni ai sensi dell’art.14 del D.lgs. 276/03 che prevedono il conferimento di commesse di lavoro a cooperative sociali di tipo B che assumono persone disabili, con particolari difficoltà di inserimento nell’ambito lavorativo ordinario.

Come funziona l’assunzione della persona disabile in azienda?

L’articolo 14 consente alle aziende di assolvere agli obblighi previsti dalla legge 68/99 favorendo l’inserimento lavorativo di persone disabili che presentano particolari difficoltà di integrazione nei cicli lavorativi ordinari senza assumere direttamente il lavoratore, stipulando una convenzione con la Cooperativa Cristoforo e il Collocamento Mirato.
Questa convenzione con la Cooperativa Cristoforo consente all’azienda di assolvere una parte degli obblighi previsti senza assumere direttamente presso di sé il lavoratore disabile che è stato assunto dalla Cooperativa.

 

Come funziona la commessa affidata alla Cooperativa?

  1. La Cooperativa identifica insieme all’azienda le attività da esternalizzare, seleziona i profili più qualificati e procede alla formazione della persona sul lavoro da svolgere.
  2. L’azienda assegna una o più commesse di lavoro alla Cooperativa dalla durata minima di 12 mesi che svolge il lavoro concordato assumendo una o più persone disabili con un contratto di lavoro dipendente.
  3. Le persone disabili assunte dalla Cooperativa vengono computate nella quota d’obbligo dell’azienda per tutta la durata della convenzione.

La convenzione art.14 prevede che il lavoratore venga assunto con contratto di lavoro dipendente di almeno 12 mesi dalla Cooperativa e non dall’azienda.

L’articolo 14 della Legge 276/03 è un’opportunità che favorisce:

  • l’azienda perché assolve agli obblighi (L.68/99)
  • la Cooperativa perché riceve una commessa di lavoro della durata minima di 12 mesi
  • la persona disabile perché ha la possibilità di lavorare ed essere assunta

–> Sei un’azienda in obbligo (L.68/99) e devi assumere personale disabile? Manda una email a cristoforojobs@coopcristoforo.it per avere ulteriori informazioni

 

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